Obbligo della fatturazione elettronica per le ASD
Dal 1° luglio 2022, scatta l’obbligo della fattura elettronica anche per le associazioni sportive dilettantistiche.
“Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi […] ha approvato un decreto legge che introduce ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”, così il Governo ha approvato le novità per le Partite IVA in regime forfettario.
Nei regimi forfettari vi rientrano anche le ASD (che hanno partita Iva) e le SSD che hanno optato per la legge 398/91.
Per le ASD che superavano i 65.000 euro di attività commerciale, l’obbligo era già scattato nel 2019, dal primo di luglio del 2022 la soglia di esenzione si riduce a 25.000,00.
Fino al 30 giugno 2022 le Associazioni Sportive Dilettantistiche potranno continuare ad emettere le fatture attive in modo cartaceo, consegnandole o spedendole ai propri clienti.
Ricordiamo che il committente che riceve dall’ente la fattura cartacea da una ASD deve predisporre una fattura elettronica (tipo documento TD01) riportando gli estremi dell’Asd (partita Iva e altri dati anagrafici) nella sezione “cedente/prestatore”, i suoi estremi nella sezione cessionario/committente, specificando che la fattura è emessa per conto del cedente/prestatore (nel campo 1.6 della fattura elettronica occorre scegliere “CC” in quanto emessa dal cessionario/committente).
Nulla cambia in termini di registrazione di tale fattura che risulterà “attiva” per l’ASD e “passiva” per il suo cliente titolare di partita Iva. (Faq n. 88 pubblicata il 19 luglio 2019 sul sito dell’Agenzia delle entrate).
A partire dal 1° luglio 2022, le Associazioni Sportive Dilettantistiche con attività commerciale maggiore di Euro 25.000 nell’esercizio precedente dovranno creare una fattura in formato XML ed inoltrarla al sistema di interscambio dell’Agenzia delle Entrate, che provvederà a recapitarla al cliente destinatario.
Come deve fare una fattura elettronica un’associazione sportiva dilettantistica
Con l’obbligo di emissione delle fatture elettroniche, le Associazioni Sportive Dilettantistiche dovranno generare ed inviare allo SDI (Sistema di Interscambio) le fatture attive che vogliono emettere ai loro clienti.
Dati essenziali della fattura elettronica sono:
- il numero e la data fattura
- i dati fiscali del cliente
- i prodotti o servizi offerti
- gli importi unitari e totali
- le aliquote IVA corrette
- le condizioni di pagamento della fattura
- codice destinatario e/o PEC del cliente (in caso di soggetto privato il codice destinatario sono sette zeri “0000000” )
Ma se a richiedermi l’emissione della fattura all’ASD/SSD è un privato?
Malgrado il Fisco, anche su sollecitazione della comunità europea, abbia spinto verso un obbligo generalizzato della fattura elettronica il Garante della Privacy con provvedimento del 22 dicembre 2021 emette il divieto di emissione della FTE nelle operazioni B2C che dovranno essere certificate con strumenti diversi pena la violazione della legge sulla Privacy.
Secondo il Garante ogni volta in cui l’operatore economico può certificare l’operazione effettuata nei confronti di un consumatore finale con strumenti diversi dalla fatturazione elettronica (scontrino fiscale). Il Garante con tale provvedimento di fine anno torna, per l’ennesima volta, ad evidenziare le molteplici criticità in relazione all’enorme mole di informazioni, anche sensibili, che vengono acquisite, trattate e conservate, attraverso la fatturazione elettronica.
Rimane infatti possibile emettere la Fatturazione Elettronica nel caso di cessioni dei beni o prestazioni di sevizi nei confronti dei consumatori finali solo in due casi:
- l’obbligo di emissione della Fatturazione Elettronica è previsto dalla legge;
- Il cliente ne fa richiesta espressa.
Quali sanzioni se si viola l’obbligo?
Il cedente o prestatore che viola obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta sul valore aggiunto o soggette all’inversione contabile di cui agli articoli 17 e 74, commi settimo e ottavo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è punito con sanzione amministrativa calcolata come segue:
- sanzione compreso tra il 5% ed il 10% di quanto non documentato con un minimo di 500 euro;
- quando la violazione non rileva ai fini della determinazione del reddito, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.
Il decreto PNRR dispone che per il terzo trimestre del 2022, non si applicheranno le sanzioni previste in caso di fatturazione tardiva laddove la fattura elettronica sia emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Dopo tale periodo transitorio nel rispetto delle condizioni appena enunciate, dal 4° trimestre 2022, le sanzioni saranno pianamente operative.