L’adeguamento degli statuti
• L’adeguamento degli statuti:
Si conferma la necessità di procedere all’adeguamento degli attuali statuti dei sodalizi sportivi ai nuovi requisiti di natura civilistica indicati dagli artt. 7 e 9 del decreto 36, al fine di prevedere, oltre all’esercizio dell’organizzazione e gestione dell’attività sportiva dilettantistica in via stabile e principale anche la possibilità di esercitare attività diverse (secondarie e strumentali) da quella (principale) sportiva .
Si ricorda che, tra le attività “diverse” rientrano, tra le altre, l’attività promo- pubblicitaria e di sponsorizzazione, la gestione di impianti sportivi, la gestione di bar e punti di ristoro, la gestione di attività ricreative e culturali , la vendita di materiale sportivo e, in generale, tutte le attività svolte a supporto e per il finanziamento dell’attività sportiva.
Il correttivo introduce il comma 1-quater dell’art. 7 ai sensi del quale:
• La mancata conformità dello statuto ai criteri previsti al comma 1 comporta la non iscrivibilità dell’ente sportivo e/o la cancellazione d’ufficio dello stesso dal RAS;
• Le a.s.d. e s.s.d. potranno adeguare i propri statuti entro il 31/12/2023; Viene altresì introdotto il comma 1-ter dell’art. 9 ai sensi del quale il mancato
rispetto per due esercizi consecutivi dei criteri di cui al comma 1 del medesimo articolo (che prevede l’individuazione di limiti quantitativi nell’esercizio delle attività diverse da quella sportiva dilettantistica – con esclusione delle attività promo-pubblicitarie, di gestione degli impianti sportivi e delle indennità legate alla formazione degli atleti) comporta la cancellazione d’ufficio dal RAS.